Di seguito riportiamo in paragrafo della guida alla applicazione della direttiva macchine e a fianco si trova la traduzione in Italiano. Il testo completo della guida è scaricabile dal sito della commissione europea alla sezione macchine.
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Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC - Edition 2.1 – July 2017 (Update of 2nd Edition)
An authorised representative can be a legal or natural person, that is to say, an individual or a legal entity such as a company or association. He must be established in the EU, in other words, he must have an address in the territory of one of the Member States.
The manufacturer must ensure that his authorised representative is given the means necessary to accomplish all of the obligations that are conferred on him. This is particularly important if the authorised representative is given the task of carrying out the conformity assessment of the machinery – see §105: comments on Article 5 (3).
It is not an obligation for a manufacturer established outside the EU to nominate an authorised representative: such a manufacturer can accomplish all of his obligations directly. However, whether or not such a manufacturer appoints an authorised representative, he must always indicate in the EC Declaration of Conformity or the Declaration of Incorporation the name and address of the person established in the EU who is authorised to compile the technical file or the relevant technical documentation – see §383: comments on Annex II 1 A (2), and §385: comments on Annex II 1 B (2). This duty is limited to putting together the technical information as supplied to this person by the manufacturer and to liaise and facilitate the supply of it to the Market Surveillance Authority who has requested to see the relevant parts of the technical file. They have no technical responsibility for the content of the technical file or have other compliance duties. Thus this person is not to be confused with an authorised representative.
It should also be noted that if the manufacturer has nominated an authorised representative for any of the obligations set out in Article 5, the EC Declaration of Conformity of the machinery or the Declaration of Incorporation of partly completed machinery must include the name and address of both the manufacturer and of his authorised representative – see §383: comments on Annex II 1 A (1), §385: comments on Annex II 1 B (1).
Un rappresentante autorizzato può essere una persona fisica o giuridica, vale a dire una persona fisica o giuridica come una società o un'associazione. Deve essere stabilito nell'UE, in altre parole, deve avere un indirizzo nel territorio di uno degli Stati membri.
Il fabbricante deve garantire che al suo rappresentante autorizzato siano forniti i mezzi necessari per adempiere a tutti gli obblighi che gli sono conferiti. Ciò è particolarmente importante se al rappresentante autorizzato viene assegnato il compito di eseguire la valutazione di conformità della macchina - vedere § 105: commenti sull'articolo 5, paragrafo 3.
Non è obbligatorio per un produttore stabilito al di fuori dell'UE nominare un rappresentante autorizzato: tale produttore può adempiere direttamente a tutti i suoi obblighi. Tuttavia, indipendentemente dal fatto che un tale produttore nomina o meno un rappresentante autorizzato, deve sempre indicare nella Dichiarazione di conformità CE o nella Dichiarazione di incorporazione il nome e l'indirizzo della persona stabilita nell'UE che è autorizzata a compilare il fascicolo tecnico o il pertinente documentazione tecnica - vedi §383: commenti sull'Allegato II 1 A (2) e §385: commenti sull'Allegato II 1 B (2). Questo dovere si limita a mettere insieme le informazioni tecniche fornite a questa persona dal produttore e a coordinare e agevolare la loro fornitura all'Autorità di vigilanza del mercato che ha richiesto di vedere le parti pertinenti del fascicolo tecnico. Non hanno alcuna responsabilità tecnica per il contenuto della documentazione tecnica o hanno altri obblighi di conformità. Pertanto, questa persona non deve essere confusa con un rappresentante autorizzato.
Va inoltre notato che se il costruttore ha designato un rappresentante autorizzato per uno qualsiasi degli obblighi di cui all'articolo 5, la Dichiarazione di conformità CE della macchina o la Dichiarazione di incorporazione di macchine parzialmente completate deve includere il nome e l'indirizzo di entrambi il fabbricante e il suo mandatario - vedi §383: commenti sull'Allegato II 1 A (1), §385: commenti sull'Allegato II 1 B (1).