Di seguito riportiamo in paragrafo della guida alla applicazione della direttiva macchine e a fianco si trova la traduzione in Italiano. Il testo completo della guida è scaricabile dal sito della commissione europea alla sezione macchine.
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Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC - Edition 2.1 – July 2017 (Update of 2nd Edition)
According to Article 3, for products in the scope of the Machinery Directive, the provisions of the Machinery Directive may be totally or partially superseded by other EU legislation (Directives or Regulations) that cover all or certain of the hazards concerned more specifically.
This specific legislation may be comprehensive health and safety Directives covering all of the machinery hazards for the products in their scope. According to Article 3, these Directives are to be applied instead of the Machinery Directive for the products in their scope – see §90 below.
In other cases, the overlap between the specific Directives and the Machinery Directive is limited to one or a few hazards. According to Article 3, in these cases the relevant requirements of the specific Directive are to be applied instead of the corresponding essential health and safety requirements of the Machinery Directive – see §91 below.
Besides the specific Directives referred to in Article 3, other EU Directives may apply in a complementary way to machinery in the scope of the Machinery Directive for aspects not covered by the Machinery Directive, such as electromagnetic compatibility or the protection of the environment – see §92 below.
The Directives referred to in §90 to §92 may also be applicable to partly completed machinery referred to in Article 1 (g).
It should be noted that when more than one Directive is applicable to machinery, the conformity assessment procedure required by each Directive may be different. In that case, the conformity assessment to be carried out under each Directive concerns only the aspects that are covered more specifically by that Directive.
The CE-marking affixed on the machinery signifies that the machinery complies with all of the applicable EU legislation requiring the CE-marking – see §106: comments on Article 5 (4), and §141: comments on Article 16. Note that although partly completed machinery must not bear the CE mark under the Machinery Directive, it may bear the CE mark if it also comes under other relevant legislation such as ATEX – see §251: comments on Annex I 1.7.3 – third paragraph.
When, in addition to the Machinery Directive, one or more other Directives requiring an EC Declaration of Conformity are applicable to machinery, the manufacturer may draw up a single EC Declaration of Conformity for all of the Directives concerned, providing this Declaration contains all the information required by each Directive. This may not be possible in all cases, since certain Directives specify a particular format for the Declaration of Conformity. In any case, the EC Declaration of Conformity of the machinery must include a declaration that the machinery complies with the other applicable Directives – see §383: comments on Annex II 1 A (4).
Questa legislazione specifica può essere una direttiva completa per la salute e la sicurezza che copre tutti i rischi relativi alle macchine per i prodotti che rientrano nel loro campo di applicazione. Ai sensi dell'articolo 3, queste direttive devono essere applicate al posto della direttiva macchine per i prodotti che rientrano nel loro campo di applicazione - cfr. §90 di seguito.
In altri casi, la sovrapposizione tra le direttive specifiche e la direttiva macchine è limitata a uno o alcuni pericoli. Ai sensi dell'articolo 3, in questi casi devono essere applicati i requisiti pertinenti della direttiva specifica anziché i corrispondenti requisiti essenziali di salute e sicurezza della direttiva macchine - cfr. §91 di seguito.
Oltre alle direttive specifiche di cui all'articolo 3, altre direttive UE possono applicare in modo complementare alle macchine che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva macchine per gli aspetti non coperti dalla direttiva macchine, come la compatibilità elettromagnetica o la protezione dell'ambiente - vedere § 92 in basso.
Le direttive di cui ai paragrafi da 90 a 92 possono essere applicabili anche alle macchine parzialmente completate di cui all'articolo 1, lettera g).
Va notato che quando più di una direttiva è applicabile alle macchine, la procedura di valutazione della conformità richiesta da ciascuna direttiva può essere diversa. In tal caso, la valutazione della conformità da effettuare ai sensi di ciascuna direttiva riguarda solo gli aspetti che sono coperti più specificamente da tale direttiva.
La marcatura CE apposta sulla macchina indica che la macchina è conforme a tutte le normative UE applicabili che richiedono la marcatura CE - vedere §106: commenti sull'articolo 5, paragrafo 4, e §141: commenti sull'articolo 16. Si noti che sebbene le macchine parzialmente completate non devono recare il marchio CE ai sensi della Direttiva macchine, ma possono recare il marchio CE se rientrano anche in altre normative pertinenti come ATEX - vedere §251: commenti sull'Allegato I 1.7.3 - terzo paragrafo.
Quando, oltre alla direttiva macchine, una o più altre direttive che richiedono una dichiarazione CE di conformità sono applicabili alle macchine, il produttore può redigere una singola dichiarazione CE di conformità per tutte le direttive in questione, fornendo la presente dichiarazione contiene tutte le informazioni richiesto da ciascuna direttiva. Ciò potrebbe non essere possibile in tutti i casi, poiché alcune direttive specificano un formato particolare per la dichiarazione di conformità. In ogni caso, la Dichiarazione di conformità CE della macchina deve includere una dichiarazione che la macchina è conforme alle altre Direttive applicabili - vedere §383: commenti sull'Allegato II 1 A (4).